Nel contributo si esaminano la recente sentenza della Corte di cassazione 4 novembre 2024 n. 28274 e quella del Tribunale di Gorizia del 23 gennaio 2025 n. 19. La prima riguarda il caso di un’avvocata collaboratrice di un grande studio legale che aveva chiesto la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso per tredici anni come subordinato. La seconda affronta il caso di tre professioniste, collaboratrici di uno studio di consulenza, la cui prestazione era stata ricondotta dall’Itl all’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015. Le diverse risposte offerte dalla giurisprudenza ai due casi sono lo spunto per affrontare alcuni problemi di fondo quali la compatibilità con il principio di indisponibilità del tipo dell’art. 2, c. 2, lett. b, d.lgs. 81/2015, che esclude i professionisti iscritti ad albo dall’ambito di applicazione del c. 1 e, più in generale, la crescente ricerca di subordinazione da parte dei liberi professionisti, specialmente giovani.