Negato imbarco comunicato anticipatamente e diritto alla compensazione ai sensi del reg. (CE) n. 261/2004

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Lisia Carota
Anno di pubblicazione 2025 Fascicolo 2025/44
Lingua Italiano Numero pagine 16 P. 73-88 Dimensione file 219 KB
DOI 10.3280/DT2025-044004
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Commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, Sez. VIII, 26 ottobre 2023, in causa C-238/22, FW - LATAM Airlines Group SA, della quale si riporta il dispositivo: «L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato […], in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che: un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche qualora quest’ultimo non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione, che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto all’articolo 4 di tale regolamento». ** Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – This article has been submitted to double blind peer review. Lo studio è stato svolto anche nell’ambito del Progetto PRIN 2022 “Next Generation PA: la transizione digitale per una Pubblica Amministrazione innovativa- NgPA”. La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia in primo luogo sulla portata applicativa dell’art. 4, par. 3, del reg. (CE) n. 261/2004 in combinato disposto con l’art. 2, lett. j, del medesimo regolamento: in particolare, adita in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte afferma che la nozione di “negato imbarco” includa un negato imbarco comunicato anticipatamente e che l’obbligo per il passeggero di presentarsi all’accettazione non si imponga anche nell’ipotesi di negato imbarco anticipatamente comunicato. La Corte di giustizia dell’UE esclude, inoltre, che la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, possa rientrare nella previsione dell’art. 5, par. 1, lettera c, i, del reg. (CE) n. 261/2004 che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo.;

Lisia Carota, Negato imbarco comunicato anticipatamente e diritto alla compensazione ai sensi del reg. (CE) n. 261/2004 in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 44/2025, pp 73-88, DOI: 10.3280/DT2025-044004