Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Gloria Giorgi
Anno di pubblicazione 2020 Fascicolo 2020/29
Lingua Italiano Numero pagine 23 P. 124-146 Dimensione file 178 KB
DOI 10.3280/DT2020-029007
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Con la sentenza in commento, il Tribunale di Lodi, inserendosi nel solco già tracciato dalla Cassazione, ha stabilito che l'esercizio dell'attività professionale consistente nell'insegnamento dell'equitazione può essere qualificato attività pericolosa, ai sensi dell'articolo 2050 c.c., se si rivolge ad un soggetto inesperto e giovane, viceversa si ricade nell’ipotesi di responsabilità oggettiva prevista ex art. 2052 c.c., là dove esso sia rivolto ad un cavaliere esperto e preparato. Ne consegue che la prova liberatoria varierà a seconda della tipologia di responsabilità in essere, da accertare caso per caso. Un altro aspetto riguarda la diversa posizione dell'istruttore rispetto a quella del responsabile del maneggio. Quest'ultimo risponderà - come meglio evidenziato - direttamente dei danni arrecati dall'istruttore in determinate circostanze in cui si tratti di un maneggio con un'organizzazione strutturata e in presenza di eventuali rapporti subordinati con l'istruttore stesso. Diversamente i due soggetti potrebbero, come nella fattispecie in esame, restare due entità distinte in termini di responsabilità, vista l'esistenza di un contratto di locazione tra loro (riguardante alcuni box per il ristoro dei cavalli). Il Tribunale di Lodi, sulla scorta di un’approfondita analisi sulla responsabilità di allenatori, istruttori e centri ippici, ha valutato concretamente il grado di responsabilità del responsabile, qualificando l'azione come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.;
Gloria Giorgi, Caduta da cavallo e responsabilità civile: esercizio di attività pericolose o cose in custodia? in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 29/2020, pp 124-146, DOI: 10.3280/DT2020-029007