Il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nel caso di (rischio di) ritardo del volo

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Margherita Zappatore
Anno di pubblicazione 2025 Fascicolo 2025/46
Lingua Italiano Numero pagine 18 P. 85-102 Dimensione file 253 KB
DOI 10.3280/DT2025-046004
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Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a esprimersi su un tema dibattuto in giurisprudenza e dottrina, relativo al riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria al passeggero del trasporto aereo in caso di ritardo all’arrivo del volo. Nel caso di specie, la Corte ha negato il diritto di compensazione pecuniaria al passeggero che, dopo aver appreso del ritardo del volo originario, ha provveduto ad acquistare autonomamente un volo alternativo, raggiungendo la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore rispetto all’orario originariamente previsto, non ritenendo che in tali circostanze il passeggero abbia sofferto alcun disagio grave, tale da giustificare il diritto alla compensazione.

Margherita Zappatore, Il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nel caso di (rischio di) ritardo del volo in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 46/2025, pp 85-102, DOI: 10.3280/DT2025-046004