Le definizioni legislative. A margine del banking Code europeo

Titolo Rivista ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO
Autori/Curatori Paolo Gaggero
Anno di pubblicazione 2003 Fascicolo 2003/1
Lingua Italiano Numero pagine 35 P. Dimensione file 142 KB
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Le definizioni legislative, in relazione alle particolarità che derivano dalla loro appartenenza al linguaggio-oggetto del legislatore, riverberano sull’interpretazione e l’applicazione dei testi normativi. Dal punto di vista della filosofia del diritto, della teoria generale del diritto e della metodologia della scienza giuridica, ci si potrà interrogare in quale rapporto, d’identificazione o altro, il linguaggio legislativo stia con il diritto e ancora se e quale ruolo il primo rivesta tra le fonti del diritto ed in relazione ai suoi formanti. Ma quando e finché ci si interessi degli enunciati legislativi e si ammetta, dunque non si neghi che quello legislativo è un linguaggio che ha significato ed è volto ed idoneo a comunicare, non è concepibile che si possa apprendere il contenuto della manifestazione comunicativa. La circostanza che il legislatore sia l’autore di manifestazioni comunicative giustifica in astratto l’inserzione nel discorso-oggetto di regole positive sull’interpretazione, in cui si traduce l’esercizio dei poteri semiotici del legislatore che può anche esprimersi mediante definizioni legislative, costituenti regole semantiche di precisazione della relazione tra i segni linguistici impiegati dal legislatore ed i corrispondenti designati, riferimenti o funzioni, e, come tali, anch’esse afferenti al governo dell’interpretazione provvisto dall’autore del discorso.;

Paolo Gaggero, Le definizioni legislative. A margine del banking Code europeo in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 1/2003, pp , DOI: