La nozione di “accordo firmato dal passeggero” per il rimborso del biglietto tramite buono viaggio

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Lisia Carota
Anno di pubblicazione 2026 Fascicolo 2026/47
Lingua Italiano Numero pagine 17 P. 172-187 Dimensione file 297 KB
DOI 10.3280/DT2026-047007
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Incrementando il novero delle decisioni in materia di trasporto aereo per l’interpretazione delle disposizioni del regolamento CE n. 261/2004 – che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia sul diritto dei passeggeri aerei al rimborso del biglietto. Nel caso particolare, in seguito alla cancellazione di un volo, la compagnia aerea offriva ai passeggeri la possibilità di scegliere il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online, oppure il rimborso del prezzo del biglietto in denaro, ma assoggettando questa seconda opzione al rispetto di una procedura comprendente ulteriori fasi da effettuare presso il proprio servizio clienti. La Corte, sottolineato che il rimborso del biglietto va effettuato, principalmente, sotto forma di una somma di denaro e che, per contro, il rimborso sotto forma di buoni di viaggio si presenta come una modalità sussidiaria di rimborso, in quanto è subordinato alla condizione supplementare di un “accordo firmato dal passeggero”, focalizza l’attenzione su quest’ultima nozione. E statuisce al riguardo che la compilazione da parte del passeggero di un modulo online sul sito Internet del vettore aereo, con il quale abbia optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, integri la nozione di “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio solo quando il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Occorre, quindi, che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, al passeggero, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione.

Lisia Carota, La nozione di “accordo firmato dal passeggero” per il rimborso del biglietto tramite buono viaggio in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 47/2026, pp 172-187, DOI: 10.3280/DT2026-047007