Titolo Rivista ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO
Autori/Curatori Guido Alpa
Anno di pubblicazione 2004 Fascicolo 2004/1
Lingua Italiano Numero pagine 10 P. Dimensione file 37 KB
DOI
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più
clicca qui
Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.
Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF
FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche
mbri. A sua volta la Commissione dapprima ha predisposto uno studio sugli ordinamenti di diritto privato della Unione europea (Serie giur. JURI,103) e di poi un’ampia Comunicazione (COM 2001, 398) con la quale ha posto ai parlamenti e ai governi dei Membri dell’Unione, alle istituzioni professionali e accademiche, alle associazioni esponenziali degli interessi dei cittadini dell’Unione alcune alternative di base. Sulla base delle proprie precedenti Risoluzioni e preso atto della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, quest’ultimo ha assunto, il 15 novembre 2001, (A5-0384/2001) una nuova risoluzione sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri. Gli scopi pratici del ravvicinamento, legati allo spazio economico europeo, sono enunciati dai considerando sub E, G,H,I, in cui si sottolinea che l’applicazione di regole affini agevola le compenetrazioni economiche del mercato interno, le operazioni transfrontaliere, la posizione dei consumatori, il raggio di azione delle piccole e medie imprese. Si assume, in altri termini, una valenza funzionale delle regole giuridiche, che per loro natura dovrebbero essere ritagliate sulle esigenze del mercato, cioè non porsi come ostacolo alla conclusione di affari e non costituire un peso (un costo transattivo come si denomina nell’analisi economica del diritto) per i loro utenti Ben consapevole della natura scottante e delicata della proposta (considerando C) il Parlamento si pone il problema della competenza ad intervenire nella materia, che si rintraccia nella definizione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui all’art. 65 del Trattato di Roma. In questo modo si superano le molteplici obiezioni sollevate dagli autori contrari ad iniziative similari, fondate sul rilievo formale secondo il quale le Istituzioni comunitarie non avrebbero titolo ad ingerirsi del diritto sostanziale di natura generale. Il Parlamento rileva anche che le direttive approvate in materia di diritto civile provocano, se combinate con gli ordinamenti nazionali di diritto civile, taluni problemi (sub n.3). E’ un’affermazione un po’ criptica da cui emerge un dato fondamentale, ignorato dagli autori che si oppongono alla armonizzazione, e cioè che non è sufficiente coordinare le direttive, ma è necessario provvedere a che le discipline di attuazione negli ordinamenti nazionali siano il più possibile ravvicinate. Questa operazione implica che la terminologia, le definizioni, le nozioni, a cui le direttive fanno usualmente riferimento, non creino disparità di disciplina. Di qui, allora, l’esigenza di pervenire alla realizzazione di un quadro di principi uniformi, o, soluzione ancor preferibile, di regole uniformi di diritto sostanziale e processuale.;
Guido Alpa, L'armonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di Codice civile europeo in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 1/2004, pp , DOI: