Potere o dovere di sostituzione? Una conclusione (anzi, un interrogativo)

Titolo Rivista DIRITTO COSTITUZIONALE
Autori/Curatori Roberto Bin
Anno di pubblicazione 2025 Fascicolo 2025/3
Lingua Italiano Numero pagine 10 P. 123-132 Dimensione file 135 KB
DOI 10.3280/DC2025-003006
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La particolarità del potere sostitutivo introdotto dalla riforma dell’art. 120 co. 2 della Costituzione è di aver messo in stretta relazione l’intervento di sostituzione da parte del Governo con i “livelli essenziali” delle prestazioni connesse con i diritti fondamentali, la cui definizione è affidata in via esclusiva allo Stato. La conclusione che sembra potersi trarre è che la sostituzione delle amministrazioni che non rispettino i “livelli essenziali” sia un dovere a cui il Governo non può sottrarsi pena essere chiamato a rispondere. Ma cosa succede nelle periferie il Governo non è in grado di conoscerlo, dato che il suo rappresentante in loco è il prefetto, organo che non è affatto addestrato ad occuparsi dei «diritti civili e sociali» dei cittadini diversi dalla sicurezza e dall’ordine pubblico.

Parole chiave:Stato, Regioni, potere sostitutivo, diritti, livelli essenziali delle prestazioni

Roberto Bin, Potere o dovere di sostituzione? Una conclusione (anzi, un interrogativo) in "DIRITTO COSTITUZIONALE" 3/2025, pp 123-132, DOI: 10.3280/DC2025-003006