Le agenzie di viaggio possono trasportare “in proprio” i viaggiatori

Titolo Rivista RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO
Autori/Curatori Alessio Costantini
Anno di pubblicazione 2025 Fascicolo 2025/45
Lingua Italiano Numero pagine 12 P. 186-197 Dimensione file 209 KB
DOI 10.3280/DT2025-045010
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La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per le agenzie di viaggio di fornire alla clientela servizi di escursione mediante l’utilizzo di veicoli immatricolati “ad uso proprio” anziché “ad uso di terzi”, ai sensi del codice della strada, non dovendo dunque necessariamente rivolgersi a soggetti esterni alla loro organizzazione in possesso di licenza per servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. A tale conclusione, la Corte è pervenuta mediante la lettura sia delle norme di riferimento del codice della strada (artt. 82, 83 e 85 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sia delle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività delle agenzie di viaggio. La pronuncia assume rilievo nella misura in cui definisce ulteriormente gli ambiti di operatività concessi alle agenzie di viaggio dalla normativa vigente

Alessio Costantini, Le agenzie di viaggio possono trasportare “in proprio” i viaggiatori in "RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO" 45/2025, pp 186-197, DOI: 10.3280/DT2025-045010